Il diritto-dovere di soccorrere gli animali feriti, l’obbligo di fermarsi e assicurare un pronto intervento in caso di incidente, il riconoscimento dello “stato di necessità” per il trasporto di un animale in gravi condizioni, l’equiparazione dei mezzi di soccorso veterinari e di vigilanza zoofila a quelli di ambulanze, Vigili del Fuoco e Polizie. La riforma del Codice della Strada, approvata ieri in via definitiva dal Senato e Legge fra qualche giorno, riconosce per la prima volta gli animali come “esseri senzienti”, principio in vigore dal gennaio scorso con il Trattato dell’Unione Europea.
Gli emendamenti proposti dalla LAV nel corso dell’iter parlamentare, sostenuti dai deputati e senatori dell’Intergruppo Parlamentare Animali come i Pdl Giammanco, Ceccacci Rubino, Repetti, Mancuso, il relatore Cicolani e i Pd Amati, Filippi, Sarubbi, sono confluiti nell’articolo 31 che modifica e integra gli articoli 177 e 189 della Legge 285 del 1992.
“Chi si occupa della cura urgente di un animale non è più un cittadino di serie B, non potrà subire sanzioni pecuniarie e ritiro della patente così come chi interviene per il soccorso di un ferito umano e ciò è anche un elemento di sicurezza stradale per tutti – ha detto Gianluca Felicetti, Presidente della LAV – la tutela degli animali acquisisce nei fatti un nuovo tassello per il suo riconoscimento non solo a parole, un significativo passo in avanti che equipara anche i mezzi delle Guardie zoofile a quelli delle Polizie locali e nazionali”.
“L’approvazione delle due nuove norme del Codice della Strada è, per certi versi, un’evoluzione rivoluzionaria in senso generale nel campo della disciplina giuridica sulla tutela degli animali, che va oltre il contesto specifico di tale Codice e proietta nuove basi di principio importanti anche oltre i confini di tale norma – ha dichiarato Maurizio Santoloci, Magistrato e Direttore dell’Ufficio Legale LAV – Infatti, da un lato si ricollega nuova dignità operativa e funzionale anche al mondo delle guardie zoofile volontarie, fino ad oggi mortificato da continui atteggiamenti riduttivi e limitativi, dall’altro si introduce un concetto di “stato di necessità” per il soccorso animale fino ad oggi negato da più fonti e che rappresenta un ulteriore e decisivo passo avanti per una legislazione a tutela diretta degli animali in quanto esseri viventi e senzienti; infine il dovere di soccorso è il corollario di chiusura di questa profonda innovazione che crea una novità di civiltà giuridica veramente di svolta in questo settore, impensabile fino a pochi anni fa”.
La LAV ha quindi apposto all’ambulanza veterinaria “Pet soccorso” di Roma, il primo lampeggiante blu con sirena che gli permetterà di avere via libera dagli agenti del traffico e dagli automobilisti.
Colui che, responsabile di un incidente, non si fermerà o non si adopererà per assicurare un tempestivo soccorso agli animali coinvolti, rischierà una sanzione amministrativa da 389 a 1559 euro. Se si è comunque coinvolti in un incidente e non si chiama aiuto per gli animali coinvolti si rischia la sanzione amministrativa da 78 a 311 euro.
Lo “stato di necessità” per il trasporto di un animale in gravi condizioni, finora raramente riconosciuto nei contenziosi per violazione del Codice della strada, potrà trovare finalmente applicazione.
VADECUM SOCCORS ANIMALI – LAV
Animale vagante? Animale ferito? Animale trovato?
Ecco cosa si deve fare e a chi ci si deve rivolgere
Se si trova un cane o un gatto ferito
Bisogna avvicinarlo sempre, se le condizioni lo permettono, con grande cautela e calma. In mancanza di un numero di pronto soccorso specifico e pubblico per animali feriti, ce ne dovrebbe essere uno per ogni canile pubblico, è necessario rivolgersi al Servizio Veterinario della ASL di competenza territoriale se l’animale non è di proprietà (in questo caso l’affidatario dovrà rivolgersi al suo medico veterinario). I Servizi Veterinari delle ASL devono avere reperibilità anche notturna e festiva e sono obbligati a intervenire per il ritiro dell’animale non di proprietà. Il mancato intervento è denunciabile perché si tratta di un pubblico servizio.
Il medico veterinario, anche libero professionista, ha il dovere di assistenza previsto dall’articolo 18 del Codice Deontologico della categoria: “Il Medico Veterinario ha l´obbligo, nei casi di urgenza ai quali è presente, di prestare le prime cure agli animali nella misura delle sue capacità e rapportate allo specifico contesto, eventualmente anche solo attivandosi per assicurare ogni specifica e adeguata assistenza”.
Specifiche locali
Il numero 118 fornisce assistenza indiretta per cani o gatti feriti solamente in Veneto attraverso la figura del “cinovigile”, a livello comunale.
Se si trova un animale selvatico in difficoltà
La fauna è patrimonio indisponibile dello Stato e questa funzione è esercitata anche tramite le Regioni-Province Autonome e le Province. Sono queste ultime che devono avere in proprio un Centro o avvalersi dell’attività di terzi, per il recupero di questi animali. Quindi, nel caso in cui si trovi un animale selvatico in difficoltà, bisogna contattare la Polizia Provinciale competente per territorio, oppure il Corpo Forestale dello Stato al numero unico nazionale 1515, che vi metterà in contatto con la stazione del Corpo Forestale più vicina al luogo di ritrovamento.
Per soccorsi in situazioni particolari (tetti, alberi, cunicoli) chiamare i Vigili del Fuoco al numero nazionale 115.
Se l’animale selvatico è in mare chiamare la Guardia Costiera-Capitaneria di Porto al numero nazionale 1530 che per cetacei e tartarughe è in collegamento con strutture di ricovero e cura.
Se l’animale selvatico è considerato pericoloso, oltre a un forza di Polizia si deve chiamare il Servizio Veterinario Azienda USL.
L’abbandono
L’abbandono di animali è un reato! Chi abbandona un animale commette un reato e in base alla Legge 189/04 che ha riformato l’articolo 727, prima parte, del Codice penale, può essere punito con l’arresto fino a un anno o con un’ammenda sino a 10.000 euro. Se si assiste a un caso di abbandono fai sentire la tua voce, e denuncia alle autorità giudiziarie (Carabinieri/Polizia di Stato/Corpo Forestale/Polizie locali) i colpevoli di tali atti e raccogli tutti gli elementi necessari ad individuare i responsabili (numero di targa, etc..). Contribuirai a far applicare le sanzioni previste dalla legge e a fermare gli abbandoni.
Se si trova un animale domestico in difficoltà
Valgono le indicazioni fornite per il vagante, ma per soccorsi in situazioni particolari (tetti, alberi, cunicoli) chiamare i Vigili del Fuoco al numero 115.
Se si vede un animale maltrattato
Raccogliere il più possibile prove (comprese foto, video, documenti) per comprovare il maltrattamento e denunciarlo in forma scritta presso una Forza di polizia (Corpo Forestale numero telefonico nazionale 1515, Carabinieri-112, Polizia di Stato-113, Guardia di Finanza-117, Polizie locali (Municipali-Provinciali) chiamando il centralino di Comune o Provincia) ai sensi di uno o più articoli del Codice penale come introdotti dalla Legge 189/04. Per porre fine al maltrattamento, se in corso e prosegue, chiedere l’intervento urgente anche solo telefonicamente che deve essere accompagnato da un atto di sequestro dell’animale e conseguente confisca sottraendolo così definitivamente al maltrattatore, ai sensi degli articoli 321 del Codice di procedura penale e 544 sexies del Codice penale.
Se si trova un cane vagante (non ferito)
E’ necessario avvicinarlo con estrema prudenza e calma per non spaventarlo, mai in maniera troppo diretta e rapida, e controllare se è provvisto di medaglietta e/o tatuaggio sulla coscia destra o nell’orecchio destro (potrebbe avere anche solo il microchip ma questo si può capire solo con un lettore in dotazione a Servizio Veterinario Azienda Usl e, talvolta, a veterinari liberi professionisti, Polizie locali).
In assenza di medaglietta recante un numero di telefono o di altra informazione per risalire al proprietario, ai sensi delle leggi regionali che hanno recepito la legge nazionale n.281/91 sulla tutela degli animali d’affezione e la prevenzione del randagismo, è obbligatorio denunciarne il ritrovamento presso una forza di Polizia oppure al Servizio Veterinario dell’Azienda Usl.
La denuncia certificherà peraltro la condizione di cane vagante ritrovato e servirà a perseguire il responsabile dell’eventuale abbandono.
Il cane vagante sarà consegnato, unitamente al verbale della Pubblica Autorità, alla struttura di accoglienza – pubblica o privata convenzionata – competente per territorio ovvero al canile municipale o al canile convenzionato con il Comune sul cui territorio è stato ritrovato il cane.
Chi consegna il cane a una struttura pubblica non accompagnato da regolare denuncia ne diventa automaticamente il nuovo proprietario e sarà tenuto a pagare tutte le spese sanitarie e di mantenimento presso la struttura stessa.
Potrà essere la struttura, in assenza di posto o prendendo atto dell’esplicita volontà della persona che l’ha trovato, a predisporre un affidamento provvisorio in attesa delle indagini sul ritrovamento frutto di un abbandono o uno smarrimento.
Se il cane si trova su una sede stradale o nei pressi e può essere un pericolo per sé e per gli altri chiamate immediatamente, per evitare un possibile incidente automobilistico, la Polizia Stradale presso la Polizia di Stato (tel.113) o, per le strade urbane, la Polizia locale presso il centralino del Comune o della Provincia.
Se si trova un gatto vagante (non ferito)
L’iter da seguire è analogo a quello del ritrovamento del cane vagante, ma è necessario appurare con la massima attenzione che il gatto sia stato effettivamente smarrito o abbandonato e non sia membro di una colonia felina o semplicemente un girovago a passeggio. Attenzione: a differenza del cane, il gatto non ha obbligo di iscrizione all’anagrafe e quindi non deve avere un contrassegno di riconoscimento. Solo i gatti che hanno il “Passaporto europeo per animali domestici” devono avere obbligatoriamente un microchip.
Le associazioni
Non sostituiscono e non devono/possono sostituire i servizi pubblici e di pubblica utilità nonché le Forze di Polizia. Possono affiancare il cittadino nelle sue richieste e possono farle proprie. Alcune di esse hanno in alcune zone Guardie zoofile volontarie e servizi di intervento. Il contatto con loro è sempre consigliato.
Indirizzi internet e numeri utili:
Corpo Forestale dello Stato – 1515 – www2.corpoforestale.it/web/guest/dovesiamo
Carabinieri – 112 – www.carabinieri.it/Internet/StazioneVirtualeF/default.htm
Polizia di Stato – 113 – questure.poliziadistato.it
Guardia di Finanza – 117 – www.gdf.it/Organizzazione/Chi_siamo/Presenza_sul_territorio/index.html
Polizie Municipali-Locali-Provinciali – Centralini Comuni e Province – www.comuni-italiani.it
Vigili del Fuoco – 115 – www.vigilfuoco.it
Capitanerie di Porto-Guardia Costiera – 1530 – www.guardiacostiera.it
Servizi Veterinari Aziende USL www.ministerosalute.it/infoSalute/atlanteHome.jsp?menu=atlante
Uffici Veterinari del Ministero della Salute (Uvac e Pif) www.ministerosalute.it/ministero/sezMinistero.jsp?label=uffici
Anagrafe canina nazionale www.ministerosalute.it/caniGatti/paginaMenuCani.jsp?menu=anagrafe&lingua=italiano
Centri di recupero fauna selvatica www.recuperoselvatici.it/principale.htm