Carceri, sovrafollamento: la Corte Europea respinge i ricorsi

Carceri italiane (AFP PHOTO / Marcello PATERNOSTRO - Getty images)
Carceri italiane (AFP PHOTO / Marcello PATERNOSTRO – Getty images)

Le sentenza della Corte europea dei diritti umani avrà sicuramene un sapore un po’ amaro per tutti i carcerati che hanno presentato un ricorso contro il sovraffollamento negli istituti penitenziari.
Infatti, la Corte Europea ha respinto tutti i 3.564 ricorsi ricevuti negli ultimi anni, sottolineando nella decisione di non avere motivi per considerare i rimedi risarcitori introdotti in Italia non adeguati e che pertanto i ricorrenti possono ora avere giustizia dai tribunali nazionali.
La Corte si riferisce alla legge 146 del 2013, il decreto legge del governo Letta con il quale tra le altre misure era stata introdotta la figura del Garante nazionale dei detenuti e alla legge 92 del 2014, che prevede sconti di pena o soldi ai detenuti reclusi in “condizioni inumane”.
Lo scorso aprile, il rapporto del Consiglio d’Europa aveva comunicato i dati del 2012 dai quali emergeva che su 47 Paesi che fanno parte dell’istituzione, la Serbia e l’Italia risultava tra le peggiori in tema di sovraffollamento carcerario in Europa.

I provvedimenti del governo italiano erano stati presi dopo la condanna all’Italia con la sentenza Torreggiani della Corte Europea, per aver sottoposto a trattamento degradante sette detenuti avendoli tenuti in celle dove disponevano di tre metri quadrati a testa.
Nella sentenza, i giudici avevano dato al governo un anno di tempo per provvedere al problema e assicurare ai detenuti di poter ottenere la fine della violazione e un risarcimento per la stessa dai giudici nazionali.
Tanto che l’Italia lo scorso giugno era stata promossa dal Consiglio d’Europa che aveva riconosciuto “l’impegno delle autorità a risolvere il problema del sovraffollamento carcerario in Italia”.

Resta l’amarezza per i carcerati che avevano presentato denunce riguardanti la violazione dei diritti a causa delle condizioni di sovraffollamento.

C.D.