Lasciò figlia di sette anni da sola, prosciolto un rom

Campo rom (PHOTO / JOEL SAGET - Getty images)
Campo rom (PHOTO / JOEL SAGET – Getty images)

Farà molto discutere la sentenza emessa dal gup del Tribunale di Bergamo, Tino Palestra, che ha prosciolto un 48enne bosniaco, vedovo e di etnia rom, accusato di aver lasciato da sola la propria figlia di sette anni in pieno centro a Bergamo. La piccola è stata fermata dalla polizia locale, che ha fatto scattare la denuncia nei confronti del padre; ma per il gup non si configura il reato di abbandono di minore, previsto dall’art. 591 del codice penale, che recita “Chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere la cura, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni”.

“La grave fattispecie dell’articolo 591” – scrive il giudice – “non può configurarsi in un semplice e programmaticamente momentaneo ‘lasciare solo’ un bambino, quando tale circostanza non espone quest’ultimo ad alcun tipo di pericolo (ciò avviene – dirlo sembra cinico, se non addirittura venato di razzismo, ma è semplicemente realistico – quando i bimbi stessi sono abituati a queste situazioni e conoscono perfettamente lo stile di vita nel quale sono destinati a crescere, senza che lo Stato-tutela ritenga di intervenire in qualche modo)”.

Secondo il gup, la bambina sarebbe “abituata a queste situazioni” e conoscerebbe “perfettamente lo stile di vita in cui è destinata a crescere”. Poi però precisa che “i vigili non ritengono di dovere/potere attivare qualche agenzia” e contesta l’assenza di strumenti efficaci che potrebbero intervenire in queste situazioni: “La reazione dell’ordinamento giuridico è costituita dalla disposizione della Procura minorile, che si limita a disporre il (ri)affidamento al genitore, di fatto valutando come non abbandono nel senso pregnante del termine ciò che il padre aveva appena fatto, e così ‘chiudendo l’incidente’. Di qui, la realistica insostenibilità dell’ulteriore persecuzione penale dell’odierno imputato. Il proscioglimento è l’unica conclusione ragionevolmente sostenibile”.

Nessuna difficoltà accertata

Il gup ha voluto chiarire che il rapporto dei vigili “non si precisa (lo avrebbero scritto) se allarmata o piangente o comunque in difficoltà, non si specifica (lo avrebbero scritto a maggior ragione) se in attività di richiesta di elemosine, o se semplicemente tranquilla e rassegnata ad attendere qualcuno e più in generale rassegnata alla sua condizione sociale”.

“Men che meno sappiamo da quanto tempo la bambina fosse lì, e chi ce l’avesse portata e se fosse una abitudine, e se andava a scuola, e dove e con chi viveva, perchè nessuno glielo ha chiesto” – ha concluso il gup – “La stessa polizia locale sa tuttavia chi è questa bambina, così sa chi è il padre, e dove sta ad accattonare durante la giornata, tanto è vero che nel giro di poche decine di minuti la piccola viene riconsegnata all’uomo”.

Lascia figlio solo in casa, condannato

Nelle stesse ore in cui veniva prosciolto il 48enne bosniaco, un altro uomo, un 40enne, veniva condannato a sei mesi dal Tribunale di Ferrara per aver lasciato da sola in casa il proprio piccolo di due anni: secondo la ricostruzione, la madre del bambino era uscita, raccomandando all’altro genitore di non lasciarlo da sola a casa, ma l’uomo aveva pensato bene di uscire. Dopo poco tempo, i vicini avevano chiamato la polizia dopo aver udito il bimbo piangere disperato.

Sul posto erano intervenuti i mezzi del 118 e i vigili del fuoco, mentre nel giro di breve tempo il padre veniva rintracciato e per lui scattava automaticamente la denuncia. I fatti risalgono al settembre 2013, nelle scorse ore la condanna per il genitore “poco apprensivo”.

 

GM