Bollette scadute? E’ possibile pagarle a rate

soldiArriva una notizia per i consumatori in merito alle bollette scadute da pagare. Infatti le bollette di luce e gas saranno rateizzabili anche dopo la scadenza. Si allungano i tempi a disposizione e si rafforzano le garanzie per i clienti non regolari nei pagamenti in caso di costituzione in mora. Queste le principali novità in tema di morosità approvate dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas, con la delibera 258 del 29 maggio scorso.

Una buona notizia per i consumatori che, a causa della crisi, sempre più spesso si sono ritrovati a pagare in ritardo i bollettini, rischiando il distacco dell’utenza. I numeri dell’ultimo monitoraggio dell’Authority, diffusi a febbraio 2015, sono eloquenti. “Il fenomeno della morosità ha assunto livelli elevati e crescenti, con le richieste di sospensione per i clienti domestici nel settore della luce che hanno raggiunto quota 1,76 milioni, in aumento del 9,6% rispetto all’anno precedente”. Colpa di una regolamentazione eccessivamente complessa che ha una chiara conseguenza sulle tasche dei consumatori: il calcolo delle insolvenze ricade tutto su di loro a causa del sistema indennitario vigente. Tanto che l’Autorità parla di un giro di crediti da 2,1 miliardi di euro, il 60% dei quali direttamente a carico delle bollette. Un dramma per le famiglie italiane che ora, almeno, avranno un po’ più tempo per provvedere al pagamento delle bollette prima che il contatore venga staccato. In particolare, sul fronte della rateizzazione, è previsto un allungamento delle tempistiche per la richiesta di rateizzazione: può avvenire entro i 10 giorni successivi dal termine fissato per il pagamento della bolletta, vale a dire entro 30 giorni dall’emissione bolletta, in luogo degli attuali 20 giorni. Tempo in più che viene concesso anche nei casi di fatturazione a conguaglio o di addebito di consumi non registrati dal contatore per malfunzionamento non imputabile al cliente. Nel caso di costituzione in mora, invece, la tempistica si dilata in caso di morosità reiterata. Ad esempio, il termine minimo per provvedere al pagamento non può essere inferiore a 10 giorni dall’emissione della comunicazione di costituzione in mora. Così, in pratica, in caso di bollette non pagate, il gestore non potrà procedere alla richiesta di sospensione della fornitura senza prima aver inviato al cliente, per raccomandata, una comunicazione di messa in mora riportando la nuova scadenza per pagare e la data in cui potrà essere richiesta la sospensione della fornitura.

Giovanni Remigare