L’azienda vuole aumentare i profitti? Può licenziare i dipendenti

Dirigenti d’azienda (Joe Raedle/Getty Images)

Una sentenza 25201 della Cassazione depositata lo scorso 7 dicembre ritiene legittimi i licenziamenti non solo in caso di difficoltà economica dell’azienda, ma anche per “una migliore efficienza gestionale” del personale e per “determinare un incremento della redditività” dell’impresa. In sostanza, la Suprema Corte ritiene sia possibile licenziare un dipendente anche solo per permettere all’azienda di guadagnare di più. La sentenza sta facendo discutere, perché appunto fa giurisprudenza e altri tribunali potrebbero ora applicarla in casi specifici. In questa occasione, la Cassazione analizzava la vicenda di un dirigente licenziato dall’azienda in cui lavorava per motivazioni che esulavano le mere esigenze dovute alla crisi economica.

Il dirigente aveva intentato causa e in primo grado il giudice aveva dato ragione all’azienda, ritenendo assolutamente legittimo il licenziamento. La Corte d’Appello aveva invece ribaltato la sentenza. Per il giudice di primo grado, il licenziamento era assolutamente legittimo ed “effettivamente motivato dall’esigenza tecnica di rendere più snella la catena di comando e quindi la gestione aziendale”; per la Corte d’Appello non vi era al contrario alcuna legittimità, a causa della mancanza di una vera necessità economica ed essendo il licenziamento del dirigente “motivato soltanto dalla riduzione dei costi e quindi dal mero incremento del profitto”.

La Cassazione infine basa la propria sentenza sull’articolo 41 della Costituzione che tutela la libera iniziativa economica dei privati e su una serie di provvedimenti comunitari degli ultimi anni, rilevando: “Ai fini della legittimità del licenziamento individuale intimato per giustificato motivo oggettivo l’andamento economico negativo dell’azienda non costituisce un presupposto fattuale che il datore di lavoro debba necessariamente provare ed il giudice accertare, essendo sufficiente che le ragioni inerenti all’attività produttiva ed all’organizzazione del lavoro, tra le quali non è possibile escludere quelle dirette ad una migliore efficienza gestionale ovvero ad un incremento della redditività dell’impresa, determinino un effettivo mutamento dell’assetto organizzativo attraverso la soppressione di una individuata posizione lavorativa; ove però il licenziamento sia stato motivato richiamando l’esigenza di fare fronte a situazioni economiche sfavorevoli ovvero a spese notevoli di carattere straordinario ed in giudizio si accerti che la ragione indicata non sussiste, il recesso può risultare ingiustificato per una valutazione in concreto sulla mancanza di veridicità e sulla pretestuosità della causale addotta dall’imprenditore”.

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GM