Caso Ripa di Meana, sedazione ed eutanasia, cosa le rende diverse?

(Websource/Archivio)

Aveva settantasei anni, e se n’è andata venerdì scorso, vinta dal male contro il quale lottava da sedici anni. Così ha lasciato la propria famiglia Marina Ripa di Meana, dopo aver trascorso l’ultimo Natale con i propri cari.
Attraverso un video-testamento registrato per Radio Radicale e mandato in onda al Tg5, Marina Ripa di Meana aveva deciso di parlare delle proprie sofferenze e di far conoscere anche agli altri come un malato terminale possa alleviarle, senza necessariamente ricorrere al suicidio assistito o all’eutanasia.
La donna infatti ha scelto di ricorrere alla sedazione palliativa profonda continuata, affidando a Maria Antonietta Farina Coscioni le sue volontà. “Dopo Natale le mie condizioni di salute sono precipitate. Il respiro, la parola, il mangiare, alzarmi: tutto, ormai, mi è difficile, mi procura dolore insopportabile: il tumore ormai si è impossessato del mio corpo. Ma non della mia mente, della mia coscienza. Ho chiamato Maria Antonietta Farina Coscioni, persona di cui mi fido e stimo per la sua storia personale, per comunicarle che il momento della fine è davvero giunto. Le ho chiesto di parlarle, lei è venuta. Le ho manifestato l’idea del suicidio assistito in Svizzera. Lei mi ha detto che potevo percorrere la via italiana delle cure palliative con la sedazione profonda. Io che ho viaggiato con la mente e con il corpo per tutta la mia vita, non sapevo, non conoscevo questa via. Voglio lanciare questo messaggio per dire che anche a casa propria, o in ospedale, con un tumore, una persona deve sapere che può scegliere di tornare alla terra senza ulteriori e inutili sofferenze. Fallo sapere. Fatelo sapere”, aveva affermato Marina Ripa di Meana.

Nel nostro Paese è ammesso il trattamento farmacologico di sedazione profonda quando le sofferenze del malato sono insostenibili e il decorso della malattia è irreversibile, naturalmente dopo aver ricevuto il consenso informato del paziente e dopo un’attenta valutazione clinica di ogni singolo caso da parte del medico.
Quando dunque la prognosi per la morte è di poche ore o giorni, possono essere somministrati al paziente alcuni farmaci in grado di sedarlo completamente fino a fargli perdere la consapevolezza. In modo da far smettere di soffrire il malato, pur mantenendo i livelli di liquidi nel suo corpo attraverso le flebo.
La legge 38 sulle cure palliative è stata in Italia votata all’unanimità dal nostro parlamento nel 2010. Tale normativa stabilisce che tutte le procedure terapeutiche annoverate in questa categoria, compresa la sedazione profonda, rientrano nei diritti del paziente e sono lecite dal punto di vista legale, giuridico e deontologico.
“Non è considerata eutanasia perché cambiano tempi e obiettivi. Il paziente viene addormentato per non costringerlo a soffrire, non per provocare la morte”, ha dichiarato al Corriere della Sera Tommaso Ciacca, direttore del reparto di Anestesia dell’Ospedale di Orvieto.

A differenze delle cure palliative, l’eutanasia invece, vietata nel nostro Paese, prevede che, attraverso la preparazione e la somministrazione di una dose letale, si ponga fine alla vita di una persona, consenziente, che abbia dichiarato le sue volontà precedentemente.
Differente ancora il caso del suicidio assistito, che è l’atto compiuto dal paziente stesso con l’aiuto di altre persone. E’ il malato in questo caso che compie l’ultimo gesto, anche per mezzo della bocca nella quale è inserito il pulsante dal quale dipenderà la sua morte, se questo è l’unico modo nel quale è possibile. Naturalmente l’irreversibilità della malattia clinicamente accertata è condizione necessaria per renderlo possibile. Non ammesso in Italia, solo la Svizzera consente di compierlo anche ai cittadini stranieri.
Per esprimere le proprie preferenze in materia di cure è possibile da dicembre nel nostro Paese sottoscrivere il biotestamento.
Le dichiarazioni contenute in tale atto (pubblico o per scrittura privata) devono essere autenticate dal notaio, da altro pubblico ufficiale o da un medico dipendente del servizio sanitario.
BC