Arriva l’obbligo dei pneumatici invernali, date e sanzioni

Dal 15 novembre, parte l’obbligo dei pneumatici invernali. Ecco le nuove norme del codice della strada, con anche le sanzioni per chi non le adotterà

Pneumatici invernali
Pneumatici invernali, dal 15 novembre scatta l’obbligo

Nuove regole del Codice della Strada, che stabiliscono l’obbligo di pneumatici invernali per la stagione 2019-2020. Adoperare delle ruote fatte su misura per le condizioni metereologiche invernali, è un gesto di responsabilità e correttezza sia per sè che per gli altri. Specie nelle zone montuose, dove spesso l’asfalto diventa scivoloso a causa della neve caduta in giornata.

Così il CdS ha dato il via a queste nuove norme, con la stagione invernale che sta arrivando. Da quest anno, tutti i possessori di un auto, dovranno rispettare unadata precisa per il cambio dei pneumatici, andiamo a vedere qual è e quali sono le nuove norme.

Pneumatici Invernali, dal 15 novembre scatta il cambio

Con l’arrivo del 15 novembre, inizierà il semestre invernale, ed è questa la data imposta dal Codice della strada per il cambio delle gomme. Da questa data di novembre, vigerà la prescrizione di mettersi al volante di un’autovettura equipaggiata esclusivamente con pneumatici M+S” Mud and Snow già montati, oppure di avere obbligatoriamente le catene da neve nel bagagliaio, pronte all’uso in caso di nevicata.

Ovviamente questo obbligo scadrà sei mesi dopo essere entrato in vigore, ossia il 15 aprile. A tutti i cittadini è concesso un mese di tolleranza per adattarsi alla nuova norma, e questo mese scatterà il prossimo 15 ottobre. Mentre invece per il rimontaggio delle gomme estive, ci sarà tempo fino al 15 maggio.

Guida durante il mese invernale, cosa dice il CdS

Sulla guida durante il mese invernale si è espresso il codice della strada. Infatti con l’art. 6 del CdS, che entra in materia della “Regolamentazione della circolazione al di fuori dei centri abitati“, con la lettera A, mette in risalto che all’ente proprietario della strada viene data facoltà, in virtù dell’ordinanza consultabile all’art. 5, coma 3 CdS, di: “Prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio“.

Le ordinanze emanate dal comma 4, affermano che:

  • Per le strade e le autostrade statali: dal capo dell’ufficio periferico dell’A.N.A.S. competente per territorio;
  • Per le strade regionali: dal Presidente della Giunta;
  • Per le strade provinciali: dal Presidente della provincia;
  • Per le strade comunali e le strade vicinali: dal Sindaco.

Quali sanzioni sono previste per chi non adotta gomme invernali

Durante questo periodo di sei mesi, chi viene pizzicato dalle forze dell’ordine senza pneumatici invernali o senza catene a bordo, verrà sanzionato. Andiamo adesso a vedere in cosa consiste la sanzione. Ci sarà sanzione amministrativa. In questo caso la contravvenzione avrà il valore che varierà dagli 85 euro ai 338 euro. Oltre alla sanzione amministrativa, ci sarà anche la decurtazione di tre punti dalla patente. Nel caso in cui la violazione venga accertata sulle strade comunali in cui vige ordinanza locale, la sanzione va da 41 euro a 169 euro.

Come riconoscere le gomme invernali

Principale motivo per il cambio di gomme durante il semestre invernale, ovviamente è quello della sicurezza. Un pneumatico invernale, viene realizzato proprio a secondo di varie caratteristiche, fatte giusto per le condizioni d’asfalto più difficili. Ecco quali sono le differenze ad occhio, con i pneumatici estivi:

  • Il disegno del battistrada particolarmente “marcato”, e provvisto di una scolpitura più profonda rispetto ad una gomma estiva.
  • La mescola della gomma, rispetto a quella estiva, è più morbida. Tutto ciò per assicurare una buona aderenza dello pneumatico in condizioni di fondo stradale freddo, fangoso, bagnato od innevato, nonché adeguate prestazioni di frenata.
  • C’è, poi, la dicitura “M+S”, magari accompagnata dalla marcatura (facoltativa) che raffigura un pittogramma rappresentante la montagna a tre punte con un fiocco di neve al centro (3PMSF-Three Peak Mountain Snow Flake).

Attenzione poi all’omologazione della gomma. Infatti anche gli pneumatici devono essere omologati. A tstimonianza di ciò, c’è l’articolo numero 77 del codice della strada, che afferma per quanto rigurda gli pneumatici: “Chi commetta le violazioni di cui al periodo precedente relativamente a sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta ovvero cinture di sicurezza e pneumatici, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 847 a euro 3.389”. “I componenti di cui al presente comma, ancorché installati sui veicoli, sono soggetti a sequestro e confisca“.

Attenzione all’usura

L’art. 79 del Codice della Strada, impone delle misure di sicurezza sulla profondità del battistrada. Generalmente il battistrada non deve essere inferiore ad 1,6 mm e non dovrebbe mai scendere sotto i 3 mm.

Una volta raggiunto questo limite di sicurezza, si dovrà provvedere alla sostituzione delle gomme. L’analisi dello spessore del battistrada può essere effettuata servendosi di uno spessimetro. Un altro metodo, più rustico, per misurare il battistrada, è l’utilizzo di una moneta da due euro. Una volta consumato, si dovrà provvedere al cambio del battistrada.

L.P.

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