Il Consiglio dei Ministri, su proposta del ministro Orlando, ha approvato due schemi di decreto legislativo di recepimento di direttive europee
Dalla parte politica la misura viene salutata con grande favore. Un passo importante per le politiche sociali e familiari. Così facendo, quindi, l’Italia dà un’accelerata di modernità in questo settore. Ecco cosa cambia.

Il Consiglio dei Ministri, infatti, ha approvato due schemi di decreto legislativo di recepimento di direttive europee, su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Andrea Orlando. I due provvedimenti licenziati estendono i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori e che introducono misure per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro.
Il primo tra i due recepisce la direttiva (UE) 2019/1158. Promuove così il miglioramento della conciliazione tra i tempi della vita lavorativa e quelli dedicati alla vita familiare per tutti i lavoratori che abbiano compiti di cura in qualità di genitori e/o di prestatori di assistenza. E’ finalizzato, quindi, a far avere una più equa condivisione delle responsabilità tra uomini e donne.
Sappiamo bene, infatti, quanto, nel nostro Paese, sia ancora molto difficile parlare di effettiva parità di genere. Ma con questo provvedimento, il Governo presieduto da Mario Draghi vuole dare un forte segnale, sia in ambito lavorativo, che familiare.
Ecco i principali punti di novità
Diverse le innovazioni. In primis per quanto concerne il nuovo congedo di paternità, della durata di dieci giorni lavorativi. Fruibile dal padre lavoratore nell’arco temporale che va dai due mesi precedenti ai cinque successivi al parto. Un diritto che vale sia in caso di nascita che di morte perinatale del bambino.
Ma la novità più significativa riguarda il congedo parentale. La durata dello stesso è stata aumentata da dieci a undici mesi: spetta al genitore solo, nell’ottica di un’azione positiva che venga incontro ai nuclei familiari monoparentali. Quanto all’indennità, questa ammonta al 30 per cento della retribuzione, nella misura di tre mesi intrasferibili per ciascun genitore, per un periodo totale complessivo pari a sei mesi.
Quindi, fermi restando i limiti massimi di congedo parentale fruibili dai genitori, i mesi di congedo parentale coperto da indennità sono aumentati da sei a nove in totale. L’indennità spettante ai genitori, in alternativa tra loro, per il periodo di prolungamento fino a tre anni del congedo parentale usufruito per il figlio in condizioni di disabilità grave, è del 30%.
Un’altra importante novità riguarda il fatto che aumenta da 6 a 12 anni, l’età del bambino per cui usufruire del congedo. Età raddoppiata, quindi. A poterne usufruire, con i termini economici già descritti, i genitori, anche adottivi e affidatari del bambino.
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Da ultimo, è stato esteso il diritto all’indennità di maternità in favore delle lavoratrici autonome e delle libere professioniste. E varrà anche per gli eventuali periodi di astensione anticipati per gravidanza a rischio.