
Ancora novità nella vicenda di Roberta Ragusa, scomparsa dalla sua abitazione di Gello di San Giuliano Terme, la notte tra il 13 e il 14 gennaio 2012 e mai più ritrovata. Le tracce del mistero portano all’Isola d’Elba e precisamente nel borgo di Capoliveri, dove Antonio Logli possiede due case e dove spesso trascorreva le vacanze estive con la famiglia. In quelle stesse abitazioni, l’uomo si reca ora con l’attuale convivente, Sara Calzolaio. Non solo: la giovane donna, infatti, da più di un mese si sarebbe trasferita in una delle due proprietà di Antonio Logli, probabilmente per stare lontana dal clamore mediatico intorno alla vicenda.
Si apprende infatti che Sara Calzolaio non vivrebbe più a Gello di San Giuliano Terme con Antonio Logli e figli: la trasmissione ‘Mattino 5’ ha intervistato diversi passanti i quali hanno confermato l’indiscrezione secondo cui la donna sarebbe a Capoliveri: “Sì, abbiamo visto la coppia insieme all’ufficio postale, erano normali, tranquillissimi…”. Inoltre, sulla cassetta della posta appare solo un nome: ‘Sara Calzolaio’; ciò fa pensare che la compagna di Antonio Logli possa avere addirittura trasferito lì la sua residenza. Peraltro, l’isola d’Elba è considerata uno dei posti dove potrebbe essere stato occultato il cadavere di Roberta Ragusa, a seguito di un misterioso viaggio fatto insieme al padre Valdemaro pochi giorni dopo la scomparsa della moglie. I due uomini dichiararono di essersi recati lì per capire se la donna si potesse trovare in una delle due abitazioni a Capoliveri.
Per l’omicidio di Roberta Raguga, il marito nei giorni scorsi è stato rinviato a giudizio con rito abbreviato, per richiesta dei suoi stessi avvocati. La prima udienza è prevista tra due giorni e la sentenza prima di Natale. L’iter giudiziario partiva praticamente da zero: la sentenza della Cassazione – che annullava con rinvio il proscioglimento di Antonio Logli – è stata emessa a metà marzo di quest’anno. Un anno prima, invece, il gup, Giuseppe Laghezza, aveva stabilito il ‘non luogo a procedere’ per insufficienza di prove. Per il giudice, “gli elementi acquisiti agli atti” erano “insufficienti, contraddittori o comunque inidonei a sostenere l’accusa in giudizio e nel contempo non impinguibili mediante l’istruttoria dibattimentale”.
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GM